Studio Legale Teglia

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SEI STATO VITTIMA DI UN ILLECITO PENALE?
HAI SUBITO UN DANNO DA REATO ED HAI LA NECESSITÀ DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE NE È DERIVATO?

Lo Studio Legale dell’Avvocato Enrico Teglia si occupa di tutelare ed assistere le persone offese da reato nell’ambito del processo penale.

Di cosa si occupa lo Studio:

1) di assistere la vittima di reato nella redazione della denuncia-querela, provvedendo direttamente al deposito della stessa presso l’Autorità Giudiziaria competente;

2) di difendere la persona offesa nell’ambito delle varie fasi del procedimento penale instauratosi nei confronti dell’autore dell’illecito.

3) di richiedere il risarcimento del danno all’imputato, mediante la costituzione di parte civile.

    Chi è la persona offesa dal reato?

    Per persona offesa dal reato s’intente il soggetto titolare dall’interesse protetto dalla norma penale violata dall’autore dell’illecito. 

    Nella maggior parte dei casi, la nozione di persona offesa si sovrappone a quella di “vittima di reato”: ad esempio, nel reato di truffa, la persona offesa si identifica nel soggetto raggirato. 

    Cosa può fare colui che è stato vittima di un reato?

    La legge penale consente alla persona offesa, vittima di un crimine, il diritto di sporgere querela nei confronti dell’autore materiale del reato. 

    La querela, infatti, si sostanzia nella manifestazione della persona offesa di voler di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato. L’esercizio di tale diritto, dunque, costituisce il primo atto di difesa da parte della vittima.
    La querela, inoltre, costituisce condizione di procedibilità per tutti i reati che non siano procedibili d’ufficio o dietro richiesta. In assenza di querela, infatti, il procedimento penale a carico dell’autore dell’illecito non può iniziare o proseguire.

    Quali sono gli altri diritti e facoltà spettanti alla persona offesa dal reato?

    In quanto soggetto del procedimento penale, la persona offesa ha la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà riconosciute alla stessa dalla legge. 

    La persona offesa, infatti, può sollecitare l’Autorità procedente mediante la presentazione di memorie ovvero indicando alla stessa mezzi di prova.
    La persona offesa, inoltre, ha diritto ad essere informata nel corso del procedimento e, per tale motivo, ad esempio: è destinataria dell’informazione di garanzia; può accedere al registro delle notizie di reato, mediante richiesta al Pubblico Ministero; è avvertita circa il compimento di accertamenti non ripetibili; è avvisata circa la data e il luogo nel quale si svolgerà l’udienza preliminare; riceve la notifica del decreto che disposizione il giudizio; può essere informata nel caso in cui il Pubblico Ministero intenda presentare la richiesta di archiviazione, così da potersi opporre alla stessa; può svolgere investigazioni difensive; può chiedere al Pubblico Ministero di promuovere l’incidente probatorio, al fine di assumere una prova che non può rinviarsi al dibattimento; può partecipare, mediante il proprio difensore, all’incidente probatorio; ecc…

    Chi è la parte civile?

    La parte civile è il soggetto che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato. La parte civile, pertanto, è il soggetto danneggiato dal reato.
    Nella maggior parte dei casi, la persona offesa e la parte civile coincidono nel medesimo soggetto. Si pensi al caso della rapina: il soggetto vittima della rapina è, da un lato, titolare della posizione giuridica che la norma penale intende proteggere; dall’altro, è colui che, in conseguenza della rapina, ha subito il danno.
     
    L’azione giuridica volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità dell’autore dell’illecito e la sua conseguente condanna al risarcimento del danno può essere esercitata, in via alternativa, davanti al giudice civile (mediante apposito ed autonomo procedimento) oppure, direttamente nell’ambito del processo penale a carico dell’autore del reato.
    Il danneggiato dal reato che intenda ottenere il risarcimento nell’ambito del processo penale a carico dell’imputato, deve quindi costituirsi parte civile nei confronti di quest’ultimo.

    Quando ci si può costituire parte civile?

    La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p.

    Quale forma deve avere la dichiarazione di costituzione di parte civile?

    La costituzione di parte civile deve essere formulata mediante dichiarazione scritta. La stessa è sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

    La costituzione di parte civile, in sintesi, può essere assimilata, in quanto a funzione, all’atto di citazione nell’ambito del processo civile e deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
    1) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
    2) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
    3) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
    4) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
    5) la sottoscrizione del difensore.
     
    La costituzione di parte civile può essere depositata in udienza, oppure essere presentata fuori dalla stessa, ma in tale ultimo caso deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

    In quale caso la parte civile ottiene il risarcimento del danno da reato?

    Al termine del processo, nel caso di pronuncia di Sentenza di condanna a carico dell’imputato.

    Il risarcimento tuttavia, non è liquidato in automatico dal Giudice, ma solo nel caso in cui la parte civile, nel corso del processo, sia riuscita a provare di aver subito il danno lamentato.